La revisione biennale del tachigrafo rimane un obbligo di legge. Questo al fine di verificarne il funzionamento, l’assenza di manipolazioni e la precisione dei dati registrati. Come abbiamo scritto qui, tuttavia, l’interpretazione delle norme non è così chiara e pochi giorni fa il ministero dell’Interno, sollecitato da ANITA, ha pubblicato una circolare per dirimere alcuni dubbi emersi in merito. Principalmente sull’applicabilità delle sanzioni amministrative previste e sulle ricadute in termini di decurtazione dei punti sulla patente degli autisti.

Mancata revisione del tachigrafo, due le fattispecie previste

Un argomento spinoso che, viste anche le reazioni al nostro post, necessita di ulteriori chiarimenti. Proviamo a fornirli qui. A questo proposito, si può far riferimento a due diverse fattispecie. La prima prevede che la mancata revisione biennale del tachigrafo sia riscontrata in occasione di un controllo su strada. In questo caso, non viene applicata la sanzione ai sensi dell’articolo 179 del codice della strada (quello che regola il corretto utilizzo del cronotachigrafo) ma solamente la sanzione residuale ai sensi dell’articolo 19 della Legge 727/1978. Questa fattispecie non prevede le cosiddette sanzioni accessorie, quindi la decurtazione dei punti sulla patente dell’autista del veicolo, perché non si fa riferimento all’articolo 179 del codice della strada, appunto. In ogni caso, è bene chiarire che una sanzione è comunque prevista, ancorché residuale.

Quando, invece, e siamo alla seconda fattispecie prevista, la mancata revisione del cronotachigrafo viene rilevata a seguito di un controllo del veicolo in officina, con i parametri del tachigrafo che dovessero risultare discostanti rispetto ai range previsti dalla norma, allora si può far riferimento all’articolo 179 del codice della strada come fattispecie giuridica, con tutte le conseguenze previste. Questa fattispecie è spesso legata al fatto che il veicolo può essere portato, per esempio, dalle forze dell’ordine al centro tecnico per fare un controllo al tachigrafo, in seguito a un controllo su strada, specie in presenza di un ragionevole dubbio che lo strumento possa essere stato manomesso.

Come si vede, non c’è una risposta univoca alla domanda sulla tipologia di sanzione, ma va considerato anche il contesto in cui la mancata revisione viene rilevata e, soprattutto, l’applicabilità dell’articolo 179 del codice della strada.

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