Scatta oggi, 1° luglio 2026, l’obbligo di tachigrafo intelligente di seconda generazione per i veicoli commerciali leggeri sopra le 2,5 tonnellate impiegati in trasporti internazionali di merci o in operazioni di cabotaggio. In questo articolo, di circa un anno fa, parlavamo dell’applicazione relativa ai veicoli pesanti e anticipavamo quello che oggi è ufficiale. La circolare del MIT (qui la versione integrale) chiarisce campo di applicazione, esclusioni e obblighi per imprese e conducenti.

L’obbligo nasce dal Pacchetto mobilità

Le ultime disposizioni del Pacchetto mobilità europeo entrano in vigore dal 1° luglio 2026 e riguardano i veicoli con massa massima ammissibile superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, quando utilizzati per trasporti internazionali di merci o per cabotaggio.

Per questi veicoli diventa obbligatoria l’installazione e l’utilizzo del tachigrafo intelligente di seconda versione, il cosiddetto G2V2. Il dispositivo serve a:

  • registrare automaticamente i passaggi di frontiera tramite GNSS;
  • rileva la posizione del veicolo ogni tre ore cumulative di guida e durante le operazioni di carico e scarico;
  • trasmette alcuni dati alle autorità di controllo tramite comunicazioni DSRC.

L’obiettivo della norma è estendere anche al comparto dei veicoli commerciali leggeri le regole su tempi di guida, interruzioni e riposi, rafforzando sicurezza stradale e condizioni di concorrenza nel trasporto internazionale.

Chi rientra e chi resta escluso

Secondo la circolare del MIT, rientrano nell’estensione i trasporti di merci in conto terzi effettuati in ambito internazionale o di cabotaggio. Sono coinvolti anche i trasporti internazionali in conto proprio quando la guida costituisce l’attività principale del conducente.

Restano invece esclusi i trasporti nazionali, sia in conto terzi sia in conto proprio. Sono esclusi anche i trasporti internazionali in conto proprio quando la guida non rappresenta l’attività principale della persona al volante.

Nei casi di attività mista nazionale e internazionale, il conducente è soggetto alle regole europee solo durante il trasporto internazionale o il cabotaggio collegato. Nelle tratte esclusivamente nazionali potrà essere utilizzata la funzione “out of scope”.

Registrazioni, controlli e formazione

La nuova normativa richiama anche l’obbligo di garantire la continuità delle registrazioni per il giorno in corso e i 56 giorni precedenti al controllo, salvo i casi in cui il conducente non sia mai stato soggetto prima alle regole del regolamento 561/2006.

Per le imprese diventano centrali formazione, istruzione, organizzazione e controllo dell’attività dei conducenti. Un aspetto particolarmente rilevante per chi guida veicoli fino a 3,5 tonnellate e non è soggetto alla CQC: la formazione, sottolinea il MIT, diventa decisiva non solo per la conformità normativa, ma anche per la sicurezza.

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