La Corte di Giustizia dell’Unione Europea il 1° febbraio 2024 ha respinto l’appello di Scania, confermando la decisione dell’Antitrust: Scania dovrà pagare la multa di 880,523 milioni di euro comminata nel 2017 dalla Commissione Europea per un cartello sulla vendita dei veicoli industriali che ha coinvolto anche altri costruttori europei. Secondo la Commissione Europea, tre società del Gruppo Scania (Scania AB, Scania CV AB e Scania Deutschland GmbH) hanno fatto parte di un accordo con alcuni concorrenti, attivo da gennaio 1997 a gennaio 2011.

Scania non è riuscita a dimostrare la sua principale motivazione per annullare la multa, ossia che la procedura amministrativa del Tribunale Generale non fosse conforme al principio di imparzialità. La Corte di Giustizia rileva che il solo fatto che la stessa squadra della Commissione fosse responsabile sia dell’adozione della decisione di composizione, sia della decisione finale riguardante Scania non mette in discussione, di per sé, l’imparzialità di tale istituzione in assenza di qualsiasi altra prova oggettiva.

La Corte di Giustizia respinge anche gli argomenti di Scania secondo cui il Tribunale Generale avrebbe erroneamente caratterizzato l’ambito geografico della sua condotta nei livelli delle riunioni tedesche come esteso a tutto il territorio dello Spazio Economico Europeo. Allo stesso modo, la Corte di Giustizia confuta la premessa secondo cui, per stabilire l’esistenza di un’infrazione unica e continua, il Tribunale Generale avrebbe dovuto richiedere alla Commissione di stabilire anche che ciascuno degli atti in questione, preso isolatamente, costituisse di per sé un’infrazione.

Infine, la Corte di Giustizia osserva che, alla luce della sua analisi delle motivazioni presentate da Scania, deve considerarsi valida la conclusione della Commissione, e successivamente quella del Tribunale Generale, che l’infrazione in questione si è conclusa il 18 gennaio 2011, cosicché il periodo di prescrizione quinquennale ha iniziato a decorrere da quella data e che il potere della Commissione di imporre una multa non era quindi prescritto. Con questa sentenza si chiude l’intera vicenda giudiziaria relativa a questo cartello.

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