Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha chiarito in modo definitivo l’applicazione dell’articolo 6-bis del D.Lgs. 286/2005, in materia di tempi di attesa per le operazioni di carico e scarico delle merci:

  • franchigia fissa di 90 minuti;
  • indennizzo automatico di 100 euro per ogni ora o frazione di ritardo;
  • responsabilità solidale tra committente e caricatore;
  • inderogabilità della norma, che non può essere modificata da accordi privati.

In altre parole, non è consentito ridurre tempi o importi attraverso intese tra le parti, a tutela di trasparenza e correttezza.

FIAP, che aveva già accolto con favore la normativa, ha commentato così: “È un chiarimento fondamentale – afferma Alessandro Peron, Segretario Generale della Federazione – che ristabilisce regole certe e mette fine a interpretazioni arbitrarie. La norma non è negoziabile: tutela il lavoro, la sicurezza e la concorrenza leale. Chi prova ad aggirarla, sbaglia strada”.

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