Anche se la vertenza tra le associazioni dell’autotrasporto e il MIMS è ancora aperta per il raggiungimento di un compromesso sui crediti d’imposta da applicare al costo pagato dalle imprese per fare rifornimento (con percentuali diverse in base alla tipologia di carburante), una conquista significativa il settore l’ha ottenuta. Il ministero ha infatti ripubblicato il tanto atteso aggiornamento dei costi indicativi di riferimento per l’attività di autotrasporto merci

La pubblicazione, come ha sottolineato Confartigianato Trasporti (che ne ha anche dato notizia), avviene in un momento di enorme difficoltà per il settore, alle prese con aumenti vertiginoso dei costi aziendali che nella maggior parte dei casi non si riesce a ribaltare sulle tariffe di trasporto. La sigla associativa, insieme al coordinamento Unatras, sta portando avanti una vertenza col Governo che ha come obiettivo soprattutto l’ottenimento di regole per il riequilibrio delle condizioni di mercato ed il corretto svolgimento della attività di trasporto.

Costi di riferimento dell’autotrasporto, ecco come si legge la tabella

L’impostazione metodologica delle tabelle dei costi di riferimento, nel dettaglio, distingue quattro classi di veicoli con riferimento alla massa complessiva massima di ciascun veicolo (A fino a 3,5 tonnellate, B oltre 3,5 e fino a 12 tonnellate, C oltre 12 e fino a 26 tonnellate, D oltre 26 tonnellate) e individua quattro voci di costo da associare alle forcelle di valori minimo-massimo, distribuite su 3 sezioni:

a) Sezione 1 – Veicolo (includendo veicoli a motore, rimorchi e semirimorchi):
relativamente alle voci di acquisto, manutenzione, revisione, pneumatici, bollo,
assicurazione e ammortamento;

b) Sezione 2 – Altri Costi:
a. Lavoro: relativamente alle voci di stipendio, trasferte e straordinario;
b. Energia: relativamente alle fonti di alimentazione disponibili (gasolio, LNG, CNG,
elettrico e ibrido);

c) Sezione 3 – Pedaggiamento: relativamente ai costi sostenuti al netto dei rimborsi
previsti da normativa.

Infine, viene determinato il costo chilometrico unitario come somma della sezione 1 e 2 da determinare
sull’ipotesi di una percorrenza media d 100.000 Km/anno, precisando, altresì che nell’ambito dell’autonomia negoziale delle parti si potrà tener conto delle differenti percorrenze di Km/anno.

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