L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato sul proprio sito web il software e le istruzioni per la presentazione delle domande di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 4° trimestre 2020, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020. Vista l’assenza di ulteriori chiarimenti in merito – attesi proprio in vista dell’ultima turnata di domanda -, il rimborso per i veicoli pesanti Euro 3 è da considerarsi definitivamente abolito. Probabilmente complice anche lo slancio europeo di istituzioni e produttori per politiche più sostenibili, l’istanza parlamentare presentata lo scorso giugno per posticipare l’entrata in vigore dei divieti di rimborso sulle classi di veicoli più inquinanti a causa della crisi pandemica, è quindi totalmente caduta nel dimenticatoio.

accise sul gasolio

Accise sul gasolio, oltre 200 euro di rimborsi ogni mille litri

Confartigianato Trasporti, nel recepire la direttiva dell’Agenzia delle Dogna, ha ribadito che per quanto riguarda i consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre al 31 dicembre 2020 dell’anno in corso, la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95 può essere presentata dal 1° gennaio al 1° febbraio 2021. L’importo riconosciuto per il quarto trimestre corrisponde a 214,18 euro per mille litri.

Possono presentare domanda di rimborso le imprese per i consumi dei veicoli aventi peso complessivo pari o superiore a 7,5 tonnellate equipaggiati con motore Euro 4 o superiori. Le imprese che hanno diritto al rimborso possono fruire dell’agevolazione usando il modello F24 con il codice tributo 6740. Per la domanda sono considerati solo gli acquisti provati attraverso fattura.

Le dichiarazioni devono essere inviate all’Agenzia delle Dogane esclusivamente per via telematica, usando il software che si scarica nel sito della stessa Agenzia.

Gli esclusi dai rimborsi e i limiti temporali delle richieste

Si ricorda che non sono ammessi all’agevolazione i consumi di gasolio per autotrazione impiegati da:
– veicoli di categoria euro 3 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo III;
– veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui al punto 1 del paragrafo III.

La nota ricorda anche che il credito maturato nel III° trimestre 2020 deve essere usato in compensazione entro il 31 dicembre 2021, mentre la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2022.

Attenzione al limite quantitativo fissato dall’Agenzia delle Dogane

Confartigianato Trasporti ha infine ribadito che a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’art. 8 “Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale” del D.L. n. 124/2019, cosiddetto Decreto fiscale, ha introdotto un limite quantitativo fissato in ogni litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.

L’associazione di categoria ha pertanto invitato tutti gli autotrasportatori interessarti a prestare massima cura nell’inserimento delle informazioni, in particolare nella compilazione della colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1. Ulteriori dettagli possono essere approfonditi nella nota direttoriale dell’Agenzia delle Entrate.

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