Le circolari di ANAS e del Ministero dell’Interno, emanate nel corso del 2019 e inerenti l’obbligo di preavviso di transito nonché l’annotazione di viaggio per i trasporti eccezionali, sono state annullate da una sentenza del TAR.

Quindi entrambi gli obblighi, che prima dovevano essere soddisfatti attraverso il portale digitale TEWEB, non riguarderanno più i titolari delle autorizzazioni eccezionali per massa (maggiore alle 44t) delle tipologie periodiche, singole e multiple. A comunicare il contenuto della sentenza del TAR (n.6616 del 16 giugno) è stato lo stesso Viminale con una nota esplicativa che entra, poi, nel dettaglio delle motivazioni.

Trasporto eccezionale

Trasporti eccezionali, le prescrizioni delle circolari non seguono la normativa

Secondo il TAR l’illegittimità dei provvedimenti è da ascrivere ad una serie di incongruenze poste dalle circolari con cui ANAS aveva comunicato l’obbligo di preavviso che, va ricordato, per il gestore autostradale andava fatto 48 ore prima del viaggio, pena la marcatura del trasporto eccezionale come “non autorizzato”, con conseguente possibilità di incorrere in sanzioni.

Innanzitutto lobbligo del preavviso di transito non è previsto né dalla normativa primaria (quindi, dal codice della strada), né da quella secondaria(il Regolamento di esecuzione del Codice). Quello di ANAS infatti sarebbe un obbligo generalizzato che non tiene conto delle effettive esigenze che possono nascere dalla tipologia del transito autorizzato. A prova di ciò va detto che il Codice della Strada ha definito due tipologie di autorizzazione, entrambe ben chiare e non generiche, una singola e una multipla per i trasporti periodici. Entrambe sono vincolate nei limiti della massa ammissibile e possono essere perfezionate con limiti di velocità e percorsi prestabiliti.

Sanzioni e obbligo di annotazione, “improprie” le misure ANAS

Inoltre per il TAR, nel momento in cui ANAS parla di sanzioni che scatterebbero in caso di mancato preavviso e di conseguente equiparazione a un transito “non autorizzato” (richiamando, di fatto, in maniera “impropria” l’art. 16, comma 1 del Regolamento Stradale), scatterebbe una violazione del principio di legalità. Un principio “che impone di applicare sanzioni amministrative solo nei casi contemplati dalla legge”.

Stesso discorso viene fatto sull’obbligo di annotare l’inizio e la fine del viaggio, che non ha un’adeguata base normativa. Infatti, il comma 10, art.16 del Regolamento prevede la segnalazione dell’inizio viaggio per le sole autorizzazioni singole e multiple, ed è finalizzato esclusivamente a permettere all’Amministrazione di calcolare l’indennizzo d’usura, per cui la finalità del monitoraggio dei transiti è completamente estranea a questa disposizione.

Di conseguenza tutti i provvedimenti impugnati dalla aziende che si occupano di trasporti eccezionali sono fondati poiché l’ANAS “ha introdotto obblighi illegittimi in quanto non contemplati dalla normativa di settore”.

trasporti eccezionali

ASSOTIR, nel commentare la sentenza, ha fatto notare che” inoltre, il TAR ha anche riconosciuto la peculiarità del servizio di trasporto eccezionale infatti, trattandosi di trasporti basati sul modello produttivo “just in time” (che impone alle aziende di attivarsi immediatamente appena ricevuto l’ordine di trasporto), ANAS avrebbe dovuto contemperare la finalità di monitoraggio dei transiti con le esigenze connesse a questo tipo di attività, in modo tale da consentire all’impresa di trasporto di programmare i viaggi secondo uno schema organizzativo coerente con gli obblighi imposti”.

Va infine ricordato, come ha giustamente sottolineato il Ministero dell’Interno alla fine della sua nota, “che le sanzioni previste dal comma 18, art.10 cds (omessa annotazione della data di inizio o di fine del viaggio nelle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, per le quali sia richiesto l’indennizzo d’usura) sono tutt’ora in vigore, secondo quanto prevede l’art. 16 del Regolamento di esecuzione”.

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