Con l’ennesima proroga dello Stato di Emergenza, che dal 31 dicembre 2021 slitta al 31 marzo 2022, causata dalla recrudescenza dei contagi e dall’instabilità della situazione pandemica, anche la validità di patenti e CQC ha subito una nuove proroga, in linea con quanto indicato dai decreti emergenziali. Nello specifico, come già avvenuto le scorse volte, la nuova proroga sarà di novanta giorni oltre la cessazione dello Stato di Emergenza. Con lo slittamento a fine marzo 2022, sono ufficialmente due anni che il nostro Paese si ritrova in Stato di Emergenza per il covid-19.

A fare chiarezza ci ha pensato il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (MIMS) che ha emanato una circolare (tramite la Direzione Generale per la Motorizzazione) in cui ha cercato di armonizzare le diverse disposizioni in materia di proroghe, sia provenienti dall’UE tramite i Regolamenti che dal Governo italiano attraverso i decreti legge. La tabella riassuntiva contente tutte le indicazioni sulle proroghe di patenti e CQC è disponibile a questo indirizzo.

Patenti, il termine della validità slitta a giugno 2022

Per circolare in Italia, le patenti di guida italiane con scadenza tra 31 gennaio 2020 e 31 marzo 2022 sono valide fino al 29 giugno 2022 (novantesimo giorno successivo al 31 marzo 2022, attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria). 

Per circolare negli altri Paesi membri dell’UE le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza
– tra 1 febbraio 2020 e 31 maggio 2020 sono valide fino a 13 mesi dopo la scadenza normale 
– tra 1 giugno 2020 e 31 agosto 2020 sono valide fino al 1 luglio 2021
– tra 1 settembre 2020 e 30 giugno 2021 sono valide fino 10 mesi dopo la scadenza normale

La Motorizzazione ha poi precisato che queste proroghe non si applicano alla patente nel caso dovesse essere utilizzata come documento di riconoscimento.

Chiarimenti anche sulla CQC

Discorso simile anche per le Carte di Qualificazione del Conducente (CQC). In merito alla 1) circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia e alla 2) circolazione su tutto il territorio italiano, con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, la validità dei documenti CQC è prorogata come segue:

  • Scadenza originaria compresa tra il 1° febbraio 2020 e il 31 maggio 2020: proroga di 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria.
  • Scadenza originaria compresa tra il 1° giugno 2020 e il 31 agosto 2020: proroga al 1° luglio 2021
  • Scadenza originaria compresa tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021: proroga di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria

In merito alla 3) la circolazione sul suolo nazionale, la validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, è così prorogata:

  • Scadenza originaria compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 29 dicembre 2020: proroga al 29 giugno 2022

La Motorizzazione ha indicato anche le proroghe di attestati specifici come quelli di abilitazione professionale KA, KB, o il certificato di idoneità per la guida di filoveicoli nonché i permessi provvisori di guida. A questo indirizzo è disponibile una tabella riassuntiva con tutte le nuove scadenze.

Esami e foglio rosa

Chi ha presentato la domanda di conseguimento patente nel 2020 può svolgere la prova di teoria entro il 31 dicembre 2021, mentre chi l’ha presentata dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 (attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria) può svolgere la prova entro 1 anno (e non entro sei mesi) dalla data di presentazione e accettazione della domanda

Per quanto riguarda invece i fogli rosa i documenti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 (attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria) sono prorogati fino 29 giugno 2022 (novantesimo giorno successivo al 31 marzo 2022, attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria) sempre che non siano già stati rinnovati nella validità.

Per la revisione dei veicoli sono attualmente in vigore le seguenti scadenze: i veicoli immatricolati in Italia di categoria M (es. auto, autobus, autocaravan), N (es. camion, autoarticolati) e O3-O4 (rimorchi di massa maggiore di 3,5 t.) con revisione scaduta tra ottobre 2020 e giugno 2021 possono circolare fino a 10 mesi dopo la scadenza normale (secondo il Regolamento UE 2021/267 – articolo 5). Per i veicoli di categoria M, N, O3, O4 con revisione scaduta dopo giugno 2021 e per i veicoli di categoria L (es. moto, ciclomotori, minicar) e O1-O2 (rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.) non ci sono proroghe applicabili.

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