In risposta ad alcune richieste di chiarimenti fatte pervenire dagli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) e da alcune associazioni di categoria, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha rilasciato una circolare con cui ha approfondito la questione dell’idoneità finanziaria che le imprese di autotrasporto devono dimostrare per accedere alla professione. Con le tempistiche che, a causa del periodo di crisi a cui tutto il comparto è andato incontro nel biennio in corso per la pandemia, sono state estese. Ma andiamo con ordine.

Autotrasporto, ecco le modalità per dimostrare l’idoneità finanziaria

Il MIMS ha subito fatto il punto sulle modalità che le imprese di autotrasporto che intendono ottenere l’autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada e l’iscrizione al R.E.N (Registro Elettronico Nazionale) possono seguire per dimostrare la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria:

  1. mediante attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili, tenuto presso il Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che certifichi, sulla base di quanto risultante dall’analisi dei conti annuali, che l’impresa dispone di un capitale e di riserve non inferiori all’importo determinato sulla base del computo degli autoveicoli in propria disponibilità;
  2. mediante attestazione rilasciata, sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, da istituti bancari, compagnie di assicurazione o intermediari finanziari;
  3. mediante polizza di responsabilità civile professionale, limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione di trasportatore su strada (tuttavia gli autotrasportatori non potranno più utilizzare quest’ultima modalità a partire dal terzo anno di esercizio della professione).

Autotrasporto, la documentazione va presentata annualmente

Il MIMS ha poi ribadito che le imprese in possesso dell’autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada sono tenute comunque annualmente a inviare all’autorità competente la documentazione necessaria, volta a dimostrare il mantenimento dei suddetti requisiti di idoneità.

Inoltre, nel caso di dimostrazione dell’idoneità finanziaria mediante quanto indicato nel punto 1), il MIMS ha precisato che i valori contabili da prendere a riferimento vanno desunti dal bilancio di esercizio che risulta approvato e depositato, conformemente alla vigente normativa, nel medesimo anno in cui le imprese sono tenute a fornire prova della sussistenza annuale del requisito di idoneità finanziaria o, se del caso, nell’anno che precede.

Arrivano le estensioni

Il MIMS ha poi specificato che nel caso gli Uffici della Motorizzazione Civile competenti in materia di accertamento constatino la carenza del requisito di idoneità finanziaria per le imprese di autotrasporto a seguito di attestazioni rilasciate dal revisore sulla base dei valori di riferimento relativi all’esercizio contabile per l’anno 2020 (in cui è incluso il periodo 1° settembre-31 dicembre 2020, considerato dal Regolamento n. 2021/267 come “periodo di crisi”) e per l’anno 2021 (a cui pertiene il periodo 1° gennaio-30 giugno 2021, considerato come parte restante del “periodo di crisi”), ovvero di quelle rilasciate in linea coi punti 2) e 3) (ovvero garanzie fideiussorie o polizze di responsabilità civile), possono prolungare il termine del procedimento fino a un massimo di 12 mesi. Il tutto in linea con il Regolamento Ue 2021/267

Il documento del MIMS sottolinea infine la possibilità di concedere l’estensione del termine del procedimento da sei a dodici mesi anche nell’ipotesi che l’UMC competente, constatando nel periodo 1° settembre 2020 – 30 giugno 2021 la carenza del requisito di stabilimento per la mancata disponibilità di veicoli delle imprese autorizzate per l’esercizio della professione, abbia avviato il procedimento ai sensi dell’art. 13 del regolamento 1071/2009 (sempre che il procedimento non sia già concluso). Il periodo complessivo concesso alle imprese per la regolarizzazione dei requisiti non potrà comunque eccedere l’arco temporale dei 12 mesi continuativi.

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