L’ANAS, con la circolare n. 539 pubblicata ieri, ha comunicato l’estensione dei termini di validità delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali con scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, fino al novantesimo giorno successivo alla data di cessazione dello stato di emergenza, ovvero ottobre. A rendere nota la circolare ANAS è stata Confartigianato Trasporti che ha poi precisato come la proroga delle autorizzazioni arrivi in ricezione dell’art. 103, comma 2, del D.L del 18 marzo, convertito poi nella legge 27/2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile.

Trasporti eccezionali

Trasporti eccezionali, autorizzazioni prorogate fino ad ottobre

Il Ministero dei Trasporti, con la circolare con cui, a sua volta, aveva comunicato la proroga delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali (circolare del 1°/6/2020 prot. 4051), aveva precisato che sarebbe spettato poi all’Ente Gestore ogni attività finalizzata a confermare/verificare la validità delle condizioni di transitabilità delle tratte stradali interessate dalle autorizzazioni in regime di proroga.

I soggetti che vorranno avvalersi della proroga dovranno trasmettere ai gestori tale volontà, sempre in base a quando affermato dall’art.103 comma 2 sopracitato.

Quindi, in sintesi, tutte le prassi operative da adottare in adempimento alle disposizioni previste dal Mit e le sue conseguenze sui trasporti eccezionali, in accordo con la società autostradale, sono:

  • le autorizzazioni con scadenza compresa tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020 sono prorogate fino al 29/10/2020 ai sensi dell’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito in legge con modificazioni dalla L. 27/2020 (pubblicata sulla G.U. n. 110 del 29/04/2020);
  • i Soggetti interessati dovranno inoltrare alle Strutture Territoriali di competenza apposita comunicazione con la quale esprimono la volontà di avvalersi della proroga di cui all’art. 103, comma 2;
  • le competenti funzioni delle ST verificheranno la permanenza delle condizioni di transitabilità delle tratte stradali interessate dalle autorizzazioni in regime di proroga, nonché delle condizioni tecniche e di sicurezza per la circolazione;
  • nel caso si ravvisassero sopravvenute situazioni di incompatibilità nell’utilizzo dell’autorizzazione con la conservazione delle sovrastrutture stradali con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, le Strutture Territoriali dovranno provvedere a revocare o sospendere le autorizzazioni secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 4 del Regolamento de di esercizio del Codice della strada.

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