Sul tempo di riposo per camionisti arrivano nuovi chiarimenti dal Ministero dell’Interno, attraverso una circolare della Direzione Centrale per la Polizia Stradale. Al centro del documento del Viminale, alcuni aspetti inerenti la registrazione, sul tachigrafo, delle cosiddette “micro interruzioni” della guida per soli pochi minuti. Numerose, inoltre, le delucidazioni sulle disposizioni nazionali e comunitarie utili a illustrare il campo delle famigerate interruzioni.

La circolare arriva a pochi giorni da un altro documento simile, in cui erano state fornite delucidazioni sulle pratiche da mettere in atto in caso di allontanamento dal veicolo.

tempo di riposo

Tempo di riposo, i chiarimenti sulle micro interruzioni

Va subito chiarito: agli effetti di legge, secondo il Ministero dell’Interno, le micro interruzioni non vanno considerate “interruzioni” in senso lato. E neppure “tempo di riposo” giornaliero o settimanale che sia. Questo principalmente per due motivi, entrambi indicati dal Regolamento 561/2006 relativo ai tempi di guida e di riposo che i conducenti professionali devono adottare.

Nel primo caso, non possono intendersi come vere e proprie interruzioni poiché queste devono essere “di almeno 45 minuti. Da effettuarsi ininterrottamente dopo un periodo di guida di 4 ore e mezza. Oppure, possono essere goduti in due periodi diversi. Il primo di almeno di 15 minuti, il secondo di almeno 30 minuti”. La norma in questione è disciplinata all’art.7 del Regolamento. Questo, come sintetizzato da Assotir, riprendendo la circolare che spiega le varie norme del regolamento.

Invece, per quanto riguarda il secondo motivo, quello per cui le micro interruzioni non possono essere considerate come periodo di riposo (giornaliero o settimanale), oltre all’art.4 del Regolamento citato in precedenza, qui entra in gioco anche la Decisione di esecuzione della Commissione europea del 7 giugno 2011. La disposizione “ha raccomandato agli Stati membri di non sommare i periodi di guida precedenti e successivi ad un riposo irregolare, quando la durata di quest’ultimo sia comunque stata di almeno 7 ore” spiega Assotir.

La conseguenza dei due motivi appena illustrati è chiara. Per la registrazione delle micro interruzioni sul tachigrafo digitale non è possibile azionare il dispositivo sotto il simbolo “lettino”. Quello, per l’appunto, da utilizzare proprio per segnare le “interruzioni” e il “tempo di riposo”. Quest’ultimo indicato nella circolare “come il tempo del quale il conducente può disporre liberamente”.

Tempi di disponibilità e altre attività: il ruolo delle micro interruzioni

Inoltre “se il conducente impiega il suo tempo per il soddisfacimento di esigenze personali – prosegue la circolare – disponendone, quindi, liberamente, le micro interruzioni non possono neanche essere considerate come “tempi di disponibilità”. Ovvero, un altro dei simboli utilizzati per la registrazione dei tempi di guida e di riposo (insieme a quello, altrettanto importante, definito come “altre attività”).

In questo caso, infatti, quando il conducente attiva quel simbolo sul tachigrafo si presuppone che, nonostante il veicolo sia fermo, lui resti comunque a disposizione del datore di lavoro. Non potendo quindi né riposare né disporre liberamente del suo tempo.

In questi casi specifici perciò, se il conducente ha attivato sul dispositivo del tachigrafo il simbolo “lettino” per registrare le micro interruzioni, “non potrà essere sanzionato solo presumendo che nei periodi in questione era in disponibilità e non poteva disporre liberamente del suo tempo”. Anche perché i periodi presi in esame non potranno nemmeno essere considerati come parte dell’orario di lavoro.

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