Le novità su patente, formazione professionale e rete telematica europea dei certificati di guida sono finalmente realtà. Contenuti nel Decreto Legislativo del 10 giugno, che andava a recepire la Direttiva (UE) 2018/645, i nuovi provvedimenti, pubblicati gli scorsi giorni in Gazzetta Ufficiale, andranno a modificare vari aspetti del settore dei trasporti ed entreranno in vigore dal prossimo 25 giugno.

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Le novità per il settore dei trasporti contenute nel Decreto del 10 giugno

“Apprezziamo il lavoro svolto in Commissione Trasporti alla Camera per l’attenzione posta alle sollecitazioni e proposte di Confartigianato Trasporti. Il recepimento da parte del Governo della Direttiva, seppure in extremis, consente di allinearci al resto d’Europa. Auspichiamo adesso che  in materia di trasporti si avvii una razionalizzazione degli adempimenti formativi tale da semplificare la vita alle aziende”, così esordisce Amedeo Genedani, Presidente di Confartigianato Trasporti, nella nota con cui l’associazione di categoria ha sintetizzato le misure e le novità previste dal Decreto del 10 giugno.

Cqc, eccezioni per alcuni veicoli

Per quanto concerne l’obbligo di qualificazione iniziale e periodica, nell’art.3 del Decreto vengono specificate alcune eccezioni che non richiedono il conseguimento della CQC.

  1. Nello specifico tale obbligo non è richiesto ai conducenti di veicoli: a) la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h; b) ad uso delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze di polizia e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto e’ effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi; c) sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione; d) per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall’operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente; e) utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali; f) utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da candidati al conseguimento della patente di guida o di un’abilitazione professionale alla guida, ovvero da soggetti che frequentano una formazione alla guida supplementare nell’ambito dell’apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un istruttore di guida o da un’altra persona titolare della qualificazione professionale di cui all’articolo 14; g) utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali; h) che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attivita’, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l’attivita’ principale del conducente.
  2. La CQC inoltre non è richiesta nel caso ricorrano le seguenti circostanze: a) i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare l’impresa stessa del conducente; b) i conducenti non offrono servizi di trasporto; c) il trasporto è occasionale e non incidente sulla sicurezza stradale.
  3. Non sono mancate delucidazioni su cosa s’intende con la dicitura “trasporto occasionale”, ovvero il viaggio di un veicolo, per la cui guida è richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purche’ la specifica attivita’ di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito; e con la dicitura “sicurezza stradale” ovvero il trasporto non eccezionale svolto in conformità alle pertinenti normative sulla circolazione stradale.
  4. Questa tipologia di qualificazione infine non è richiesta ai conducenti di veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell’ambito della loro attivita’ di impresa, salvo quando la guida non rientri nell’attivita’ principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l’impresa proprietaria del veicolo o che l’ha preso a noleggio o in leasing.
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Corsi di formazione, attestati e rete telematica europea per le patenti: ecco le novità

Nella nota di Confartigianato Trasporti sono stati poi illustrati le ulteriori novità che il Decreto ha apportato alle legislazione vigente. Nel dettaglio per quanto riguarda:

  • Contenuti e modalità di svolgimento dei corsi di formazione – Vengono aggiornati i contenuti dei corsi di qualificazione materia di sicurezza stradale e sul lavoro, sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica; è confermata la durata di 35 ore della formazione periodica, suddivisa in moduli di almeno 7 ore che, con le modifiche recepite, possono essere a loro volta frazionati in due giorni consecutivi; introdotta la possibilità di fornire in modalità e-learning una parte della formazione iniziale e periodica (non più di due ore per ciascuno dei cinque moduli per un totale complessivo di 10 ore), secondo criteri individuati con successivo decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti; il Ministero stabilirà i criteri con cui riconoscere come parte della qualificazione iniziale e periodica le attività di formazione specifiche già svolte e prescritte da altre normative UE (tra cui rientrano, seppur non in via esclusiva, quelle riguardanti le merci pericolose e il trasporto animali). Nel caso della formazione periodica è espressamente indicato che il risparmio conseguibile non possa essere superiore a uno dei periodi di sette ore previsti; inoltre i conducenti – cittadini italiani o di uno Stato UE/SEE – con residenza in Italia, nonché i conducenti cittadini di un Paese Terzo, dipendenti di un’azienda italiana di autotrasporto, devono seguire i corsi di qualificazione iniziale e periodica in Italia.
  • Attestato del conducente – Deve riportare il codice unionale armonizzato “95”. Gli attestati non riportanti tale codice, che sono stati rilasciati prima dell’entrata in vigore del  Decreto Legislativo n. 50 di recepimento, sono accettati come prova di qualificazione fino al termine di scadenza.
  • Assistenza reciproca degli Stati UE/SEE – E’ istituita una rete elettronica unionale per lo scambio di informazioni sulle qualificazioni dei conducenti professionali e sui documenti che ne comprovano la titolarità tra le autorità competenti degli Stati UE/SEE
  • Rete UE delle patenti di guida – Previsto lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati UE/SEE in merito al rilascio, alla conversione, ai duplicati, ai rinnovi di validità ed alle revoche delle patenti di guida.

In merito alle novità introdotte con il Decreto del 10 giugno, per Sergio Lo Monte, Segretario nazionale Confartigianato Trasporti, si tratta di “un passo in avanti”, in attesa del Decreto del Mit “che definirà alcuni aspetti pratici importanti, quale il riconoscimento di attività formative già svolte da non ripetere”, poiché solo così “finalmente anche in Italia i conducenti-autisti potranno fruire delle stesse regole europee”.

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