I camionisti potranno lavorare anche con contratto di lavoro intermettente, ovvero quello che nella vulgata comune viene definito come contratto a chiamata. A stabilire che questa tipologia contrattuale potrà essere applicata anche all’autotrasporto è stato l’Istituto Nazionale del Lavoro (INL) in una circolare con cui ha ripreso quanto stabilito da una sentenza della Corte di Cassazione del novembre 2019.

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Camionisti, il contratto a chiamata può essere applicato

Il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) della Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni non ha mai permesso il ricorso alla modalità contrattuale a chiamata per quanto riguarda gli addetti di settore, tra cui gli autotrasportatori. La sentenza della Cassazione n.29423 del 13 novembre 2019 ha invece stabilito che le contrattazioni collettive non possono in alcun modo vietare questa tipologia contrattuale per i camionisti e gli addetti di settore.

Infatti, come è stato riferito nella sentenza della Cassazione del 2019, la legge che regola la tipologia contrattuale in questione (d.lgs 276/2003) demanda alla contrattazione collettiva l’individuazione delle specifiche “esigenze” che possono portare al ricorso del contrattato a chiamata, “senza riconoscere esplicitamente alle parti sociali alcun potere di interdizione in ordine alla possibilità di utilizzo di tale tipologia contrattuale”.

Tuttavia per quanto riguarda l’autotrasporto la situazione diventa leggermente più complicata perché il contratto a chiamata e le relative “esigenze” che possono portare alla sua stipulazione non sono mai state normate a dovere. Questione che è stata ripresa anche dal Ministero del Lavoro quando ha sottolineato che “l’attuale contrattazione collettiva di settore non contiene specifiche previsioni in ordine alla individuazione delle “esigenze” per le quali è consentita la stipula del contratto intermittente”.

Il Decreto Regio del 1923: un appiglio normativo

In questo senso, per trovare una norma che regoli il lavoro intermittente per il settore dell’autotrasporto e dei camionisti, bisogna andare indietro di cent’anni, fino al 1923, quando fu emanato il Regio Decreto n. 2657, mai abrogato. La tabella 8 allegata al Regio Decreto annovera tra le attività da considerare di carattere discontinuo quella del “personale addetto al trasporto di persone e di merci: personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’ispettorato dell’industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità”. Sempre in base a quanto affermato nel suddetto decreto il contratto a chiamata può essere applicato a “soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni”.

Ma il Regio Decreto pone ulteriori dubbi interpretativi. In base alla formulazione della disposizione per i contratti a chiamata, il Ministero ha argomentato che la discontinuità è riferibile alle attività del solo personale addetto al carico e allo scarico, quale ulteriore “sotto categoria” rispetto a quanti sono adibiti al trasporto tout court, “con esclusione delle altre attività ivi comprese quelle svolte dal personale con qualifica di autista”. Ma, visto che la Cassazione non si è espressa in merito alla disposizione del 1923, sono da considerarsi valide le disposizioni che permettono il ricorso al contratto a chiamata per i camionisti

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