E’ scontro tra UE e Italia. Ma questa volta l’esito potrebbe andare a favore della categoria che, nel momento complicato che stiamo vivendo, sta contribuendo attivamente più di ogni altra. Contribusce infatti a garantire il corretto funzionamento della filiera degli approvvigionamenti, quella degli autotrasportatori. Il motivo della vertenza ruota infatti intorno alle infrazioni per eccesso di velocità comminate dalla Polizia Italiana durante il controllo del tachigrafo. Si tratta infatti di una pratica non consentita dal Regolamento UE. Regolamento contenente le disposizioni in materia (il n.165/2014), ma che invece è ammessa nel Codice della Strada italiano.

Regolamento UE e Codice della Strada, in dissonanza sul tachigrafo

Il Regolamento UE n.165/2014, come hanno sottolineato le istituzioni europee, «stabilisce obblighi e requisiti in relazione alla costruzione, all’installazione, all’uso, al collaudo e al controllo dei tachigrafi utilizzati nel trasporto su strada».

Tra le varie sanzioni che prevede, quelle che vanno a punire l’inosservanza dei tempi di riposo giornalieri e settimanali o il superamento dei tempi di guida. Non è invece presente la misura che permette di fare multe in base ai dati registrati nel tachigrafo del camion. Dati presi in esame, per esempio, durante un controllo di polizia.

Dunque, la Commissione Europea ha deciso di inviare una lettera con la quale ha messo in mora l’Italia. Si tratta di una sorta di avvertimento, proprio per non aver rispettato la normativa UE sui tachigrafi nel trasporto stradale. Il nostro Paese ha ora due mesi di tempo per adeguarsi alla normativa UE, andando perciò a ridefinire quei punti del Codice della Strada che vanno contro il Regolamento.

Codice della Strada: colpevole

Per esser più specifici l’articolo del Codice della Strada “incriminato” sulla questione del tachigrafo è il 142, comma 6. Al suo interno si legge infatti che «per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonchè le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento».

Una misura che va inevitabilmente a cozzare con le disposizioni europee.

Quindi ora, nel caso il nostro Paese non dovesse adeguarsi nei tempi previsti, la Commissione potrebbe decidere di inviare un parare motivato in cui saranno inserite le motivazioni e gli aspetti burocratici della dissonanza tra i due ordinamenti giuridici. Il rischio per l’Italia, a questo punto, è quello di incappare essa stessa in una pesante sanzione. Questa volta però in linea con le regole comunitarie.

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