L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (comunemente nota come Antitrust) ha dato il via libera allo schema di definizione dei costi indicativi di riferimento dell’autotrasporto, fatto pervenire dal Ministero dei Trasporti lo scorso 24 gennaio per le dovute valutazioni di compatibilità in merito alla tutela della concorrenza.

autotrasporto

 

Nuovi costi minimi e massimi per l’autotrasporto: ok dall’Antitrust

Il nuovo piano previsto dal Ministero prevede innanzitutto una precisa distinzione delle classi di veicoli a cui verranno applicati i costi per l’autotrasporto. Quattro le classi previste, rispettivamente: a) fino a 3,5 ton, (b) tra 3,5 e 12 ton, (c) tra 12 e 26 ton, (d) oltre 26 ton.

Inoltre l’impostazione metodologica redatta dal ministero e sotto esame da parte dell’Antitrust, nel definire le nuove tariffe minime per l’autotrasporto, individua quattro categorie di costi:

1) veicolo a motore + rimorchio/semirimorchio (voce comprensiva di: acquisto, manutenzione, revisione, pneumatici, bollo e assicurazione);
2) ammortamento veicolo a motore (3-6 anni) + rimorchio/semirimorchio (8-12 anni);
3) lavoro (voce comprensiva di stipendio, trasferte e straordinari);
4) energia (voce comprensiva delle diverse possibilità di alimentazione).

Lo studio per determinare in maniera oggettiva l’ammontare dei costi indicativi contenuti nelle categorie illustrate precedentemente, verrà affidato dal Ministero a un soggetto terzo,mediante evidenza pubblica.

Antitrust: “spazio di offerta esteso” nel rispetto dell’autonomia negoziale

A margine della nota l’Antitrust ha fatto sapere che “ha valutato nel complesso positivamente l’impostazione metodologica del nuovo schema sottoposto dal Ministero, in quanto suscettibile di mantenere sufficienti spazi per il confronto competitivo tra le imprese di autotrasporto nella definizione dei rispettivi prezzi. Infatti, la previsione di quattro grandi categorie di costi non appare suscettibile di fornire alle imprese elementi di costo prestabiliti con eccessivo dettaglio, consentendo alle stesse di muoversi in uno spazio di offerta esteso, come tale rispettoso della autonomia negoziale”.

“Perché ciò avvenga – conclude la nota – è tuttavia necessario che i valori di riferimento siano definiti in misura sufficientemente ampia sulla base di forcelle che tengano conto di un valore minimo e un valore massimo, a seguito di valutazioni oggettive. A tale proposito, s’intende che la definizione dei suddetti valori potrà anche avvenire a cura di un soggetto terzo, purché esso sia a tutti gli effetti indipendente e professionalmente idoneo a tale compito”.

Il via libera dell’Antitrust arriva in un momento estremamente complicato, con la fine dell’emergenza coronavirus sempre più in là a venire. Ora occorre capire come e quando il Ministero, già subissato di problematiche (autotrasporto allo stremo a causa del coronavirus, infrastrutture fatiscenti, misure di sicurezza e, chi più ne ha, più ne metta), intenda procedere per l’individuazione del soggetto che andrà a stipulare le parcelle di minimo e massimo. Sempre che non arrivi l’altolà dell’Unione Europea.

 

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