Sono state ripristinate dal Comune di Milano le norme sull’obbligo di installare, sui mezzi pesanti, i dispositivi di rilevamento dell’angolo cieco. In seguito, infatti, alla decisione di febbraio del Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso presentato dal Comune (ribaltando la decisione del TAR), è ora in vigore il divieto di circolazione in area B e area C per i veicoli sprovvisti di adesivo di segnalazione e del sistema per il rilevamento di pedoni e ciclisti.

I veicoli di categoria N3 (destinati al trasporto di merci con massa massima superiore a 12 ton) potranno circolare in area B con adesivo e senza dispositivo di rilevamento fino all’installazione del dispositivo stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Ma solo a condizione che abbiano già firmato un contratto di acquisto per tale dispositivo, documento che va conservato a bordo. Per usufruire della deroga devono registrarsi al servizio online area B, inserendo la targa del veicolo e la relativa deroga.
Se i mezzi sono già dotati del sistema al momento dell’acquisto, è necessaria invece la dichiarazione rilasciata dal produttore che attesti la dotazione, con l’indicazione della marca e del modello dei sensori e del numero di targa e di telaio del veicolo sul quale sono stati installati.
I veicoli di categoria N2 (con massa massima superiore a 3,5 ton, ma non superiore a 12 ton) muniti di adesivo per angolo cieco,  possono già circolare in area B dal 1° ottobre 2023. Dal 1° ottobre 2024 invece potranno circolare solo se in possesso di un contratto di acquisto del sistema di rilevamento.

In primo piano

Articoli correlati

Il Senato ha approvato la legge quadro sugli interporti

La nuova legge quadro sugli interporti – già approvata dalla Camera – ha l'obiettivo di introdurre una normativa moderna e coerente, destinata a sostituire la legge n. 240 del 1990. Composta da otto articoli, definisce per la prima volta in maniera organica il concetto di interporto come infrastrutt...