Idoneità finanziaria autotrasporto, il MIT fa chiarezza
Con la circolare del 17 febbraio 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fornisce istruzioni operative sulla verifica annuale dell’idoneità finanziaria delle imprese di autotrasporto iscritte al REN: modalità ammesse, soggetti legittimati al deposito e controlli degli Uffici.
Con la Circolare del 17 febbraio 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l’Autotrasporto – è intervenuto per uniformare i comportamenti degli Uffici della Motorizzazione Civile sulla dimostrazione annuale del requisito di idoneità finanziaria.
Le due modalità per attestare l’idoneità finanziaria
Il requisito, condizione essenziale per l’accesso e la permanenza nel mercato dell’autotrasporto professionale di merci su strada, deve essere attestato ogni anno da tutte le imprese iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN). La normativa consente due alternative: la modalità ordinaria, tramite certificazione rilasciata da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali, oppure la modalità alternativa, con attestazione di un istituto bancario o di un’impresa di assicurazione. Le due opzioni, precisa la circolare, non sono cumulabili.
Tra i chiarimenti principali, il MIT sottolinea che la documentazione – il modello IDOFIN e la relativa certificazione del Revisore (o l’attestazione bancaria/assicurativa) – va presentata agli Uffici competenti “esclusivamente dall’impresa interessata” o da soggetti legittimati a operare per suo conto, come gli studi di consulenza automobilistica ex Legge n. 264/1991 o delegati occasionali.
Speculare il divieto per chi certifica: Revisori Legali, banche e assicurazioni “non sono legittimati” a depositare direttamente gli atti in Motorizzazione. Quanto ai controlli, l’Ufficio procede alla verifica di completezza e conformità formale, “senza esercitare valutazioni discrezionali” sui dati economico-finanziari, che restano sotto la responsabilità del soggetto attestatore.