Con la nota n. 36712 del 15 dicembre 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) era intervenuto per sciogliere un nodo interpretativo nato dopo la modifica dell’art. 61 del Codice della Strada. La norma ha elevato da 16,50 a 18,75 metri la lunghezza massima di autoarticolati e autosnodati, includendo gli organi di traino.

Confartigianato Trasporti, attraverso un comunicato stampa, sottolinea però il punto chiave ribadito dal MIT: l’innalzamento a 18,75 metri è applicabile a condizione che sia certificata l’idoneità dei mezzi e dei rimorchi al trasporto intermodale strada–rotaia e strada–mare.

Il problema, come sottolinea Confartigianato nella sua nota, nasce dal mancato aggiornamento dell’art. 216 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada, che continua a richiamare la lunghezza massima di 16,50 metri. Per evitare blocchi operativi “nelle more” dell’armonizzazione normativa, il Ministero precisa che gli Uffici della Motorizzazione civile possono ammettere in circolazione semirimorchi con dimensioni non eccezionali anche se, una volta agganciati al trattore, il complesso supera 16,50 metri, purché siano rispettati i requisiti tecnici sul posizionamento della ralla:

  • distanza tra asse della ralla e parte posteriore del semirimorchio non oltre 12 m;
  • distanza tra asse della ralla e un punto qualsiasi della parte anteriore non oltre 2,04 m.

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