Il 27 maggio, con la pubblicazione del Regolamento UE 2020/698, sono state adottate misure specifiche per la proroga di certificati (CQC), licenze, autorizzazioni nonché per il rinvio di verifiche e attività formative periodiche in materia di trasporti. Le misure, entrate in vigore a partire dal 4 giugno nell’Unione Europea e resesi necessarie per le difficoltà provocate dal Covid-19, necessitano un’armonizzazione con i provvedimenti simili adottati dagli Stati membri. Il Ministero dell’Interno, con una circolare, ha quindi fornito delucidazioni sull’applicazione del Regolamento comunitario nel nostro paese.

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Le disposizioni del Regolamento UE e le precisazioni del Viminale

Il Viminale ha subito precisato che le disposizioni introdotte hanno efficacia per tutti i veicoli immatricolati nella UE e per tutti i certificati o le autorizzazioni rilasciati da un paese membro dell’UE, specificando poi che le le “norme più favorevoli o più limitative relative alle proroghe di validità di documenti dei conducenti o dei veicoli rispetto a quelle contenute nel Regolamento mantengono la propria validità e producono i propri effetti soltanto sui veicoli o sui conducenti dello Stato UE che li ha adottati”.

Mentre i provvedimenti nazionali più favorevoli rispetto al Regolamento appena approvato, “devono essere considerati validi per i veicoli e conducenti di tale Stato, anche per la circolazione sul territorio di tutti gli altri Paesi membri”. Riprese da Anita e Confindustria, ecco di seguito le principali misure del Regolamento che interesseranno il settore dell’autotrasporto.

Carta di qualificazione conducente (CQC), patenti di guida e ispezione periodica dei tachigrafi

CQC. Su tutto il territorio UE valgono per un periodo di 7 mesi, il codice armonizzato “95” riportato sulle patenti di guida e le carte di qualificazione del conducente con scadenze tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. In Italia, invece, la proroga di validità cessa il 29 ottobre 2020 per le CQC con scadenza compresa tra il 1° febbraio ed il 29 marzo 2020 (90 gg successivi alla dichiarazione di fine emergenza, come previsto dall’art.103 del DL n.18/2020). Le CQC con scadenza dal 30 marzo al 31 agosto 2020, hanno una validità prorogata di 7 mesi dalla scadenza di ciascuna di esse sia sul territorio nazionale che in quello degli Stati UE.

Patenti di guida. I titolari di patente di guida italiana aventi scadenza tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 possono circolare in Italia e nei Paesi UE fino a 7 mesi dalla scadenza. I titolari di patente di guida italiana con scadenza al 31 gennaio 2020, possono circolare soltanto in Italia fino al 31 agosto 2020, essendo fuori l’ambito di applicazione della norma unionale.

Ispezione periodica dei tachigrafi. La revisione biennale dei tachigrafi che doveva essere effettuata tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, potrà essere effettuata entro 6 mesi successivi alla data prevista. La circolazione è ammessa in tutti i Paesi UE, Italia compresa.

Carta del conducente, revisioni e altri termini

Carta del conducente. I titolari di carta conducente per l’uso di veicoli muniti di tachigrafi digitali che ne chiedono il rinnovo per scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, devono poterne ottenere la nuova entro 2 mesi dalla richiesta. Nelle more del rilascio, il conducente può circolare procedendo ad annotare le registrazioni manuali, come previsto dall’art.35 del Regolamento 165/2014, a condizione che possa dimostrare di aver richiesto la nuova carta entro i 15 gg lavorativi precedenti la data di scadenza della stessa. La stessa procedura si applica nel caso di impossibilità all’utilizzo della carta per cattivo funzionamento, per furto o smarrimento.

Revisione veicoli a motore. Le revisioni dei veicoli a motore M e N scadute tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, sono state prorogate dal Regolamento 2020/698 per un periodo di 7 mesi. Pertanto, tutti i veicoli immatricolati in Paesi UE possono circolare sul territorio UE nei 7 mesi successivi alla scadenza prevista dalla legislazione nazionale del Paese di immatricolazione. I veicoli immatricolati in Italia i cui termini per essere sottoposti a revisione scadono entro il 31 luglio 2020, sono autorizzati a circolare fino al 29 ottobre 2020. In questo caso non vale la norma unionale più favorevole.

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In Italia, quindi, si possono avere le seguenti situazioni: 1) revisione scaduta prima del febbraio 2020: si può circolare in Italia soltanto fino al 31 ottobre 2020, senza aver effettuato la revisione annuale; 2) revisione scaduta nel mese di febbraio 2020: possono circolare in Italia sino al 31 ottobre 2020 e sul territorio degli altri Paesi UE sino al 30 settembre 2020; 3) revisione scaduta tra il 31 marzo ed il 31 agosto 2020: possono circolare in tutti i Paesi UE compresa l’Italia, per i 7 mesi successivi alla scadenza prevista dall norme vigenti in Italia. Le suddette proroghe si applicano ai veicoli che devono fare la revisione ed a quelli sottoposti con esito “ripetere”, a condizione per questi ultimi che siano state sanate le irregolarità rilevate.

Regolamento (CE) n. 1072/2009. Il Regolamento UE 2020/698 sta stabilito per le licenze comunitarie, le copie conformi e l’attestato del conducente con scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, una proroga di 6 mesi.

Altre proroghe dei termini. Per quanto non espressamente previsto nel Regolamento citato, riguardo alla proroga di validità dei documenti dei conducenti rilasciati in Italia o dei veicoli immatricolati in Italia, per la circolazione sul territorio nazionale continuano ad applicarsi le deroghe introdotte dal DL n.18/2020 e alle circolari esplicative del MIT.

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